Secondo l'articolo 1117 c.c. al nr. 3 "se serve all'uso comune" è un bene comune.
Così anche la giurisprudenza di merito più recente: «la canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117, n. 3 c.c., pertanto, salvo diversa previsione di destinazione contenuta nel titolo, deve ritenersi bene comune» (Trib. Ferrara, 1° febbraio 2021, n. 77).
Sempre la giurisprudenza (Cass., 29 agosto 1991, n. 9231) ha precisato che una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condòmini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.
Dunque, per determinare la natura della canna fumaria non occorre tenerconto di dove si trovi bensì al servizio di chi è messa a disposizione.
Canna fumaria: quando è esclusa la condominialità?
Per la Corte di Cassazione (n. 24183/2021) la presunzione del carattere condominiale del bene deve fondarsi su elementi obiettivi che ne rivelino l'attitudine al servizio o godimento collettivo.
La conseguenza di tale principio è che non opera la presunzione di condominialità se il bene:
per le sue caratteristiche strutturali serve in modo esclusivo l'uso o il godimento di una sola parte di un immobile, di proprietà di un singolo; risulti essere stato destinato dal proprietario dell'intero immobile ad un uso esclusivo; ha una propria autonomia e indipendenza.
Chi non usa la canna fumaria deve contribuire alle spese?
Poiché la canna fumaria fa parte dell'impianto centralizzato di riscaldamento, in merito all'obbligo di contribuzione alle spese di manutenzione si applica il quarto comma dell'art. 1118 c.c., secondo il quale «In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
In questo senso la giurisprudenza.
Secondo la sopracitata pronuncia del Tribunale di Ferrata, poiché la cannafumaria deve ritenersi bene comune, «l'eventuale rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento legittima il conseguente esonero dello stesso dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, secondocomma, c.c., egli è comunque tenuto a pagare le spese di conservazione dell'impianto di cui la canna fumaria è parte integrante».
Nello stesso senso anche la giurisprudenza di legittimità meno recente: «Nel caso in cui cessi l'uso di un impianto di riscaldamento condominiale non vienemeno per questa sola ragione il compossesso dei singoli comproprietari sulla relativa canna fumaria , sia perché è riconducibile ai poteri del titolare di un diritto reale la facoltà di mettere o non mettere in attività un impianto, siaperché la canna fumaria va considerata come un manufatto autonomo, suscettibile di svariate utilizzazioni» (17 febbraio 1995, n. 1719).